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AGGIORNAMENTI SUL RICONOSCIMENTO IN ITALIA DEI CERTIFICATI VACCINALI RILASCIATI ALL’ESTERO

Con Circolare n. 0035209 del 4 agosto 2021 il Ministero della Salute ha stabilito le modalità con cui i cittadini italiani (anche residenti all’estero) e i loro familiari conviventi, indipendentemente dal fatto che siano iscritti al Servizio Sanitario Nazionale o al SASN (Assistenza Sanitaria al Personale Navigante), che sono stati vaccinati all’estero contro il SARS-CoV-2 o che sono guariti all’estero da COVID-19, potranno richiedere il rilascio delle certificazioni verdi COVID-19 per vaccinazione o per guarigione, emesse dalla Piattaforma nazionale-DGC.

Attualmente la possibilità di richiedere la certificazione è subordinata a due condizioni:

1. che i vaccini ricevuti all’estero rientrino tra quelli validati dall’EMA (Agenzia Europe per i Medicinali) e dall’Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA): al momento solo Comirnaty (PfizerBioNtech), Spikevax (Moderna), Vaxzevria (AstraZeneca) e COVID-19 Vaccine Janssen (Janssen-Johnson & Johnson);
2. che i connazionali e i loro familiari conviventi si trovino già in territorio nazionale.

Ricorrendo tali condizioni, gli interessati potranno rivolgersi alle ASL, secondo modalità stabilite da Regioni e Province Autonome e dalla Circolare stessa.

I documenti richiesti a tal fine sono i seguenti:

  1. documento di riconoscimento;
  2. (eventuale) codice fiscale;
  3. certificato vaccinale rilasciato dall’Autorità Sanitaria estera che riporti almeno i seguenti contenuti:
    dati identificativi del titolare (nome, cognome, data di nascita);
    dati relativi al/ai vaccino/i (denominazione e lotto);
    data/e di somministrazione del/dei vaccino/i;
    dati identificativi di chi ha rilasciato il certificato (Stato, Autorità sanitaria).
  4. certificato di guarigione rilasciato dall’Autorità Sanitaria estera che riporti almeno i seguenti contenuti:
    dati identificativi del titolare (nome, cognome, data di nascita);
    informazioni sulla precedente infezione da SARS-CoV-2 del titolare, successivamente a un test positivo (data del primo tampone molecolare positivo);
    dati identificativi di chi ha rilasciato il certificato (Stato, Autorità sanitaria).

I certificati di cui ai numeri 3 e 4, in formato cartaceo e/o digitale, dovranno essere redatti almeno in lingua inglese e, per la Provincia Autonoma di Bolzano, in lingua inglese o tedesca; in caso di altra lingua dovranno essere accompagnati da una traduzione giurata.

In caso di richiesta di emissione di certificazione verde COVID-19 a seguito di completamento del ciclo vaccinale con una sola dose dopo guarigione, il richiedente dovrà presentare entrambi i certificati di cui ai numeri 3 e 4.

Il testo completo della Circolare può essere consultato qui.

Con Circolare del Ministero della Salute del 23 settembre 2021 e’ stata riconosciuta l’equivalenza di ulteriori vaccini, somministrati dalle autorita’ sanitarie estere, a quelli effettuati nell’ambito del Piano strategico nazionale dei vaccini per la prevenzione delle infezioni da COVID-19

Si tratta, in particolare, di:

– vaccini per i quali il titolare dell’autorizzazione all’immissione in commercio e’ lo stesso dell’Unione Europea ( Astra Zeneca, Pfizer, Moderna, Johnson&Johnson);

– Covishield (Serum Institute of India), prodotto su licenza di AstraZeneca;

– R-CoVI (R-Pharm), prodotto su licenza di AstraZeneca;

– Covid-19 vaccine-recombinant (Fiocruz), prodotto su licenza di AstraZeneca.

A seguito di tale riconoscimento:

1) i vaccini summenzionati sono considerati validi ai fini dell’emissione della Certificazione verde COVID-19 a favore dei cittadini italiani (anche residenti all’estero) e ai loro familiari conviventi, nonche’ ai cittadini stranieri che dimorano in Italia per motivi di lavoro o studio e a tutti i soggetti iscritti a qualunque titolo al Servizio Sanitario Nazionale che sono stati vaccinati all’estero;

2) le certificazioni verdi COVID-19 rilasciate dalle autorita’ sanitarie straniere a seguito di vaccinazione con i vaccini summenzionati (oltre ai vaccini autorizzati da EMA), sono considerate come equipollenti per le finalita’ previste dalla legge, purche’ riportino le informazioni di cui alla circolare in oggetto (dati identificativi del titolare, dati relativi al vaccino, data/e di somministrazione del vaccino, dati identificativi di chi ha rilasciato il certificato) e siano redatte in italiano, inglese, francese, spagnolo o tedesco (ove fossero rilasciate in un’altra lingua, dovranno essere accompagnate da una traduzione giurata).

Con Circolare 0050269 del 4 novembre 20210050269 del 4 novembre 2021 il Ministero della Salute ha stabilito che i soggetti vaccinati all’estero con un vaccino non autorizzato da EMA possono ricevere una dose di richiamo con vaccino a m-RNA nei dosaggi autorizzati per il “booster” (30 mcg in 0,3 mL per Comirnaty di Pfizer/BioNTech; 50 mcg in 0,25 mL per Spikevax di Moderna) a partire da 28 giorni e fino a un massimo di 6 mesi (180 gg) dal completamento del ciclo primario. Il completamento di tale ciclo vaccinale integrato è riconosciuto come equivalente a quello effettuato in Italia. Superato il termine massimo di 6 mesi dal completamento del ciclo primario con vaccino non autorizzato da EMA, così come in caso di mancato completamento dello stesso, è possibile procedere con un ciclo vaccinale primario completo con vaccino a m-RNA.

Si ricorda che al momento per l’ingresso in Italia provenendo dall’Indonesia non è richiesto nè garantisce alcuna agevolazione l’aver effettuato una vaccinazione in Indonesia.

Il Ministero della Salute, in collaborazione con il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, sta ancora definendo la procedura per il riconoscimento in Italia dei certificati vaccinali rilasciati all’estero a cittadini italiani, anche nei casi in cui i cittadini si trovino ancora fuori dall’Italia o abbiano ricevuto la somministrazione di vaccini non ancora riconosciuti dall’EMA e dall’AIFA.
Sarà premura di questa Ambasciata informare sugli aggiornamenti al riguardo, e si segnala fin d’ora che è possibile consultare, per approfondimenti e notizie ufficiali, le domande frequenti sul sito https://www.dgc.gov.it/web/faq.html

In Italia per assistenza tecnica con riguardo al “green pass” si può chiamare il Call center 800 91 24 91 (attivo tutti i giorni dalle 8 alle 20) o scrivere a cittadini@dgc.gov.it , mentre per informazioni su aspetti sanitari è possibile chiamare il numero di pubblica utilità 1500 (attivo tutti i giorni 24 ore su 24).

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