Ambasciate e Consolati erogano servizi anche a favore di cittadini stranieri. Tra questi l’emissione dei visti di ingresso in Italia e nell’area Schengen, il rilascio di documentazione amministrativa come le legalizzazioni di documenti, le certificazioni di esistenza in vita e di conformità delle traduzioni di atti. Inoltre, nei casi previsti dalla normativa vigente, le Ambasciate e Consolati provvedono alla trasmissione di atti e documenti alle Autorità italiane.
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AVVISO IMPORTANTE PER FAMILIARI DI CITTADINI ITALIANI O UE
A seguito della recente modifica dell’art. 23 del DL 30/2007, per i familiari stranieri di cittadini italiani o UE che intendono ricongiungersi con il familiare stabilmente residente in Italia non è più possibile rilasciare un visto di corto soggiorno (VSU) per turismo/visita a familiare.
Pertanto, a partire dal 1 giugno 2024, ai familiari stranieri di cittadini italiani/UE che si recheranno in Italia ai fini del ricongiungimento familiare verra’ rilasciato un visto nazionale per “motivi familiari” come previsto dal D.I. 850/2011 allegato A punto 10.
I familiari che hanno diritto al ricongiungimento familiare sono esclusivamente quelli individuati all’art. 2 del DL 30/2007:
1) il coniuge;
2) il partner che abbia contratto con il cittadino dell’Unione un’unione registrata sulla base della legislazione di uno Stato membro, qualora la legislazione dello Stato membro ospitante equipari l’unione registrata al matrimonio e nel rispetto delle condizioni previste dalla pertinente legislazione dello Stato membro ospitante;
3) i discendenti diretti di età inferiore a 21 anni o a carico e quelli del coniuge o partner di cui alla lettera b);
4) gli ascendenti diretti a carico e quelli del coniuge o partner di cui alla lettera b).
Documentazione:
- Lettera di invito del familiare italiano/comunitario dalla quale si evinca l’intenzione di esercitare il diritto all’unità familiare corredata da un documento di identità valido.
- Documentazione di stato civile attestante la condizione di familiare ai sensi dell’art. 2 del DL 30/2007 tradotta e legalizzata, oppure atto di matrimonio o unione civile trascritto in Italia.
- Nei casi in cui è previsto l’accertamento del carico: dimostrazione di rimesse economiche da parte del cittadino italiano/comunitario.
Ai familiari (art. 2 del Dl 30/2007) che accompagnano o raggiungono il cittadino italiano/comunitario per periodi inferiori ai 3 mesi, continuerà a rilasciarsi un visto per turismo/visita a familiare.